La legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 17 della L. 199/2025) ha modificato l’art. 1 comma 595 della L. 178/2020, dimezzando da 4 a 2 la soglia massima del numero di appartamenti destinati alla locazione breve nel periodo di imposta, oltre la quale scatta la presunzione di imprenditorialità.
Ricordiamo che:
Per la gestione degli affittacamere in forma professionale è necessaria l’apertura della partita IVA entro 30 giorni dall’inizio della propria attività, utilizzando il codice ATECO 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence.
Il titolare deve presentare la SCIA al Comune ove è sito l’immobile utilizzato per l’attività, nonché effettuare l’iscrizione presso la Camera di Commercio e presso la gestione Commercianti dell’INPS. Per l’attività di affittacamere non sono previsti contributi previdenziali sul minimale ma soltanto quelli dovuti in percentuale sul reddito.
L’aliquota IVA da applicare è quella ridotta del 10%.
Ricorrendone i presupposti può essere applicato il regime forfettario.
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