Lunedì 19 gennaio 2026

Antiriciclaggio commercialisti: obbligo di aggiornare la valutazione del rischio al 27 maggio 2026

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Antiriciclaggio commercialisti: obbligo di  aggiornare la valutazione del rischio al 27 maggio 2026

Regole tecniche aggiornate dal CNDCEC: nuovi criteri di valutazione del rischio e scadenze per clienti esistenti e nuovi.

Le Regole Tecniche per la valutazione del rischio antiriciclaggio erano state emanate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019,  poi nel  gennaio 2025 il CNDCEC ha emanato le Nuove Regole Tecniche con deliberazione n. 9 del 16/1/2025, previa approvazione, avvenuta il 27.12.2024 da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria. 

I  commercialisti sono quindi  tenuti ad aggiornare l’autovalutazione del rischio entro un anno dalla pubblicazione dell’analisi nazionale dei rischi redatta  a cura dello stesso Comitato di Sicurezza, presentata il 27 maggio 2025, sicchè la valutazione del rischio, per i clienti in essere dovrà essere ripetuta, con i nuovi criteri, entro il 27 maggio 2026, così come indicato nell’informativa del CNDCEC n. 85 del 30 maggio 2025.

Per i nuovi clienti è evidente che se si è proceduto alla valutazione del rischio con le “vecchie” Regole Tecniche la valutazione sarà da aggiornarsi entro il 27 maggio 2026, se invece si è proceduto con la “nuova” valutazione questa non sarà da ripetersi. 

Nulla cambia in merito all’identificazione del cliente e/o dell’esecutore, mentre la valutazione del rischio rileva sostanziali variazioni nell’individuazione del rischio sotto l’aspetto numerico (ad esempio il coefficiente per determinare il livello di rischio. 

Abbiamo predisposto quindi un nuovo “pacchetto” completo antiriciclaggio, comprensivo della documentazione non variata (es. identificazione del cliente, dichiarazione del cliente, informativa privacy e antiriciclaggio) e con un foglio di excel per l’aggiornamento della valutazione del rischio.

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