Martedì 10 gennaio 2023

2023: il versamento del superbollo sulle autovetture - tassa imbarcazioni

a cura di: Studio Valter Franco
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2023: il versamento del superbollo sulle autovetture - tassa imbarcazioni

La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l'anno 2023 non ci risulterebbe abrogato né modificato l’obbligo di corrispondere "l'addizionale erariale alla tassa automobilistica” (comunemente definita "superbollo") da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa.

Soggetti tenuti al pagamento qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall'utilizzatore.

Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica "ordinaria".

Importo del versamento: 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragrafo "Normativa") - per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 della carta di circolazione del veicolo.

Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione "Elementi identificativi".

Codici tributo

  • "3364" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011";
  • "3365" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Sanzione";
  • "3366" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Interessi";
  • nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli "importi a debito versati":
    • il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "A";
    • il campo "elementi identificativi" è valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo;
    • il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
    • il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2023 è il 2023, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2023).

Normativa
Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt


L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1


"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.................. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.


Ulteriori informazioni reperibili sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate - sul sito è possibile calcolare anche l'importo del superbollo dovuto - utilizzare il seguente LINK  che permette di pagare il bollo tramite il servizio pagoPA  nonché il servizio di compilazione del modello F24 per il pagamento del superbollo.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
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    Il modello di ricorso proposto (completo di mediazione/reclamo di cui all’art. 17 bis D.Lgs n. 546/1992) è aggiornato con le più recenti novità (in materia difensiva) portate dalle Corte di Cassazione n. 13289 del 16.6.2011 e dalla CTP di Torino n. 136 del 01.7.2011. Inoltre, nello stesso ci sono ulteriori e nuove pregiudiziali riferite alla applicazione della previsione dell’art. 7, co 5 D.Lgs 546/1992 (A. Bullo e F. Dominici, “L’accertamento da redditometro e il potere del Giudice tributario di disapplicare l’atto amministrativo”, in Finanza & Fisco n. 34/2011, da pag. 2944), alla applicazione di quanto stabilito anche dalla giurisprudenza UE; vi sono pregiudiziali inerenti il collegamento sistematico tra l’art. 2697 cc, l’art. 7, co 4 D.Lgs n. 546/1992, l’art. 115, co 2 cpc, l’abuso del diritto (in questo senso: A. Bullo, “Accertamento sintetico, principali difese procedurali”, in La Settimana Fiscale n. 40/2012) . Vi è, inoltre, un’importante pregiudiziale data dal collegamento sistematico tra l’art. 42, co 2, co 3 e 61 co 2 del DPR 600/1973. Molto interessante, appare anche quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale del 14 agosto 1981 n. 27/7/2648 e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria (documento n. XVII adottato nella seduta del 15 luglio 2009). Infine, la difesa è molto “forte” anche verso i dati emergenti dal calcolo sulle autovetture. Il modello, come di consueto, e' ispirato da un caso reale e si sviluppa per 25 pagine.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
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